Normativa di riferimento

Premessa.

Le associazioni sono organizzazioni collettive aventi come scopo il perseguimento di una finalità non economica; le associazioni prive di personalità giuridica sono dette non riconosciute.

Le associazioni non riconosciute sono enti collettivi che nascono tramite un atto di autonomia.  

Le associazioni non riconosciute non chiedono il “riconoscimento”, per questa ragione non è necessaria alcuna specifica formalità per la loro creazione.

L’associazione non riconosciuta non dispone di personalità giuridica, ma è in ogni caso un soggetto di diritto, pertanto facendo seguito a quanto su esposto, occorre innanzitutto richiamare il principio fissato in materia dalla Costituzione, secondo la quale, ai sensi dell’art. 18 “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione”, per il perseguimento di scopi di natura culturale, sportiva, ricreativa, politica, ecc.

Le organizzazioni non riconosciute trovano poi una disciplina specifica nelle norme del Codice civile e, in particolare:

 

L’associazione rientra nella riforma del Terzo settore che comprende un insieme di norme che disciplinano ex novo il settore del no profit e l’impresa sociale (vedi Codice del Terzo settore, d. lgs. 117/2017 e successive modifiche con legge delega 106/2016 e disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, art. 101 c. 2 come modificato dal d. l. 125/2020).

 

I SOCI

Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano lo statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l’Assemblea costituita, la quale delega il Consiglio Direttivo.

Qualora la domanda di ammissione non venga accolta, il diniego deve essere motivato.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e professione, impegnandosi a versare la quota associativa.

Il socio subentrante riceverà gratuitamente la tessera e i servizi ad essa collegati.

 

ORGANI

Gli organi dell’associazione sono:

 

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente
  • Segretario

 

L’ordinamento interno dell’associazione è rimesso agli accordi tra gli associati (art. 36 c.c.). L’organo deliberante è l’assemblea (art. 23; 24 d. lgs. 117/2017).

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non dispongano diversamente. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione.

Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di:

  • 3 associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a 500,
  • 5 associati in quelle con un numero di associati non inferiore a 500.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento dell’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.   

 

Le competenze dell’assemblea (art. 26 d. lgs. 117/2017) sono le seguenti:

  1. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  2. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  3. approva il bilancio;
  4. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  5. delibera sull’esclusione degli associati, se l’atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
  6. delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  7. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  8. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

 

Oltre all’assemblea, deve essere nominato un organo di amministrazione (art. 26 d. lgs. 117/2017).

La nomina dell’amministratore spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio (art. 2382 c.c.):

  • l’interdetto,
  • l’inabilitato,
  • il fallito,
  • chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

 

L’atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. 

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  2. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i già menzionati limiti non vengono superati.